È una prestazione economica erogata a domanda in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero. La prestazione è revocata se si diventa titolari di contribuzione legata all’attività lavorativa (autonoma o subordinata) dopo la decorrenza della pensione di inabilità.
A seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.
Per poter beneficiare della pensione di inabilità è necessario essere dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Inoltre, vanno rispettati una serie di requisiti, tra cui: possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico (concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti); risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio; riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (in Italia e all’estero) conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.
L’interessato ha diritto all’attribuzione di un “bonus” o di un’anzianità convenzionale nei limiti di un’anzianità contributiva: complessivamente non superiore a 40 anni; riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
La domanda online deve essere inviata all’amministrazione presso la quale si svolge o si è svolta attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell’allegato 1 della circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57. È necessario allegare un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2 della stessa circolare). Per l’accertamento del diritto, l’ente di appartenenza dell’iscritto deve inviare: il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d’inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità. Inoltre, l’accertamento verrà affidato a vari organismi sanitari, in funzione dell’ente o dell’amministrazione di appartenenza: CMO per il settore Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell’Interno; CMV INPS.